Il Tribunale Amministrativo per il Lazio conferma nuovamente la sospensione dell'efficacia del messaggio INPS 11 gennaio 2021, n. 72, già disposta con il precedente Decreto 13 febbraio 2021, n. 876.
Come noto, la predetta disposizione amministrativa emanata dall'Istituto previdenziale limitava l'applicazione della Decontribuzione Sud ai soli ratei di tredicesima mensilità maturati nell'ultimo trimestre del 2020 e non già a tutta la mensilità aggiuntiva spettante, contravvenendo a quando previsto dall'art. 6, comma 9, Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, a mente del quale le retribuzioni annuali o periodiche, nonché i premi di produzione ed i conguagli di retribuzione con effetto retroattivo, sono assoggettati, in deroga al generale principio di competenza, al c.d. principio di cassa.
Con l'Ordinanza 4 marzo 2021, n. 1652, il TAR per il Lazio ha confermato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati rinviando la trattazione di merito del ricorso al 18 maggio 2021.
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