Il superamento dei limiti quantitativi non può fondare la presunzione assoluta della detenzione illecita di droga
Pubblicato il 12 settembre 2012
Secondo i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione –
sentenza n. 34758 depositata l’11 settembre 2012 - il superamento dei limiti quantitativi massimi in tema di sostanze stupefacenti “
non costituisce una presunzione assoluta in ordine alla condotta di spaccio del detentore” dovendosi valutare anche altre circostanze che siano indicative di un uso non esclusivamente personale dello stupefacente detenuto; tale superamento, infatti,
“non vale ad invertire l’onere della prova - che è a carico dell’accusa - in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad uso non esclusivamente personale”.
E tra le “
altre circostanze dell’azione” atte a smentire l’ipotesi della detenzione ad uso non esclusivamente personale – precisa la Corte - possono farsi rientrare l’eventuale stato di tossicodipendenza o anche l’uso abituale di droga, soprattutto se il superamento sia di modesta entità.