La decisione n. 69 della sezione II della Ctr Campania ha rafforzato l’orientamento della giurisprudenza in materia di sequestro e confisca dei beni, sottolineando allo stesso tempo un’interessante differenza, in termini di effetti giuridici e tributari, tra la confisca e il semplice sequestro dei beni. In particolare, la sottoposizione a sequestro o confisca penale dei beni è strutturata come fatto impeditivo alla tassazione dei redditi che da essi derivino, il cui onere probatorio incombe, ai sensi dell’articolo 2697 del Codice civile, sulla parte che lo afferma. Ciò significa che, una volta assolto a questo onere, la parte spossessata dai beni non è soggetta ad alcun gravame tributario, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1 del Dpr 917/86.
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