Il secondo livello di contrattazione decide sui congedi parentali

Pubblicato il 24 luglio 2013 Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 25 del 22 luglio 2013, spiega come anche i contratti collettivi di secondo livello siano abilitati a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Nel rispondere ad un'istanza presentata dalle organizzazioni sindacali, si evidenzia come – anche alla luce degli aggiornamenti apportati dalla legge n. 228/2012 - all'art. 32 del D.Lgs n. 151/2001 si faccia semplicemente riferimento alla contrattazione di “settore”, sia per distinguere l'applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi nel settore pubblico e privato, sia per individuare l'appartenenza dell'impresa ad un determinato settore produttivo, mancando un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione.

Ciò riconosce, quindi, la competenza per fissare le regole per la fruizione del congedo parentale orario anche alla contrattazione di secondo livello.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy