Il ruolo di amministratore spiegato dalla Fondazione studi

Pubblicato il 14 marzo 2017

Parte da una sentenza delle Sezioni unite civili di Cassazione - n. 1545 depositata il 20 gennaio 2017 – la disamina della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, nell'approfondimento del 13 marzo 2017, sulla natura del rapporto di lavoro che lega l'amministratore alla società.

La Cassazione, critica con riferimento alla teoria del rapporto parasubordinato, nella sentenza ha precisato che l'esclusione di una prestazione lavorativa nel rapporto tra amministratore e società non vuol dire negare del tutto la possibilità di stipulare un contratto tra le parti: non è escluso che possa instaurarsi, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera.

Nell'approfondimento “Il ruolo di amministratore: natura e qualificazione giuridica”, la Fondazione evidenzia come la Corte, pur affermando la teoria dell'immedesimazione organica e della specialità della natura del rapporto societario dell’amministratore in virtù della sua funzione, ribadisce la compatibilità di un suo diverso ruolo all’interno della stessa compagine societaria, regolato dal diritto del lavoro, purché effettivamente sussistente ed oggettivamente operante in concreto.

È possibile per l’amministratore intrattenere un rapporto di natura lavorativa con la società

Nella sentenza le Sezioni Unite ribadiscono la distinzione netta tra l’inquadramento della figura e del ruolo istituzionale dell’amministratore nel contesto societario, che non richiede ulteriori qualificazioni o regolamentazioni contrattuali, e l’eventualità che lo stesso possa intrattenere rapporti di diversa natura sempre con la società da lui amministrata.

Ebbene, è solo in questa seconda ipotesi che avrebbe significato la stipula di un diverso contratto di lavoro, segnatamente nel caso in cui al ruolo istituzionale si accompagnino funzioni e compiti assegnati aventi natura diversa, che ben possono essere regolamentati secondo i canoni propri del diritto del lavoro, anche nell'ambito della parasubordinazione.

 

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