Il riposo non si fraziona

Pubblicato il 25 febbraio 2006

Il ministero del Lavoro ha emesso due note di interpello, in data 23 febbraio 2006, con cui fa chiarezza sugli adempimenti dei datori di lavoro in materia di turni. Nella nota numero 1769 si precisa che deve essere rispettato il limite delle 11 ore di riposo consecutivo calcolate dall’inizio della prestazione lavorativa e che tale periodo non può essere frazionato per effetto di più turni di lavoro nell’arco della stessa giornata. Con il secondo interpello, il numero 1770, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione del superamento delle 48 ore settimanali, ai fini del calcolo dell’orario massimo settimanale, può farsi coincidere con l’anno di calendario (articolo 4, comma 3-4, Dlg 66/03). Si deve cioè stabilire se la scadenza del periodo di riferimento possa essere ricondotta in corrispondenza della fine dell’anno, anche se l’accordo collettivo trova applicazione dal 12 febbraio 2005. Secondo il ministero, qualunque siano le procedure adottate dall’azienda, esse devono comunque garantire che nel passaggio tra un periodo di riferimento di quattro mesi e un periodo di riferimento più ampio, non restino scoperte alcune settimane che, in virtù del superamento delle 48 ore, potrebbero essere oggetto di comunicazione.

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