Con l’attuazione della terza direttiva antiriciclaggio tramite il decreto legislativo, che dovrà essere discusso in Parlamento, vengono ampliati e modificati gli obblighi di verifica della clientela e di registrazione e segnalazione delle operazioni sospette anche all’Uif, per intermediari, professionisti ed altre figure di controllo. Il testo impone una estensione della procedura di identificazione e dell’attività di verifica fino alla previsione di misure come controlli interni, valutazioni e gestione del rischio aziendale proporzionatamente al profilo di rischio del cliente. Per i professionisti l’obbligo di verifica scatta quando l’oggetto della prestazione è pari o superiore alla soglia dei 15.000 euro, in caso di valore indeterminato o di gestione o costituzione di società e trust di cui deve essere individuato l’effettivo titolare. La verifica è necessaria anche per operazioni occasionali o collegate, di importo uguale o maggiore della soglia, e deve essere accompagnata all’acquisizione dei dati del cliente tramite documento di identità. Tutti i riferimenti dei rapporti e delle operazioni debbono essere registrati sull’archivio entro trenta giorni dalla fine della prestazione e conservati per dieci anni.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".