La seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 6561 depositata il 16 febbraio 2009, ha respinto il ricorso presentato dal titolare della quota di maggioranza di una Srl contro il sequestro disposto dal Gip di Reggio Calabria alla sua partecipazione societaria. Secondo l'interessato - imputato per diversi reati i cui profitti, secondo l'accusa, erano stati riciclati attraverso l'ente - non poteva essere disposto il sequestro essendogli contestata una fattispecie di “autoriciclaggio” che, in quanto tale, non è punibile. I giudici di legittimità hanno però spiegato che, seppur nel nostro ordinamento non esiste il reato di autoriciclaggio, è comunque legittima la contestazione agli amministratori della fattispecie del "riciclaggio semplice" con contestuale blocco dell'operatività della società attraverso il sequestro di tutte le partecipazioni.
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