Il ricavo da costo fittizio annulla l'accertamento
Pubblicato il 21 novembre 2013
Con la sentenza n.
25967, del 20 novembre 2013, la Corte di Cassazione stabilisce che è nullo l'accertamento del Fisco qualora il contribuente riesca a dimostrare, in caso di rettifica del reddito, che i ricavi sono fittizi poiché relativi a costi fittizi contabilizzati con fatture false.
I giudici richiamano l'art. 8 del DL n.
16/2012 quale norma più favorevole, la quale specifica che per l'accertamento delle imposte sui redditi
“non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.
E' onere del contribuente dimostrare che i componenti positivi che hanno portato alla formazione del reddito nell'accertamento siano fittizi perché ricavi correlati, rispondenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi che non sono stati realmente scambiati o prestati.