Il Regolamento comunale non può addossare la Tia al proprietario non possessore
Pubblicato il 15 luglio 2011
Secondo il Tar della Toscana – sentenza n.
1162 del 6 luglio 2011 – sono da considerare illegittime, in quanto non rispettose della riserva di legge ex articolo 23 della Costituzione, le previsioni del regolamento comunale – nella specie, il regolamento del Comune di Prato - che addossino al proprietario non possessore, né detentore, né altrimenti utilizzatore od occupante dell'immobile, il pagamento della Tia.
Ed infatti – precisano i giudici amministrativi – la Tia va ricondotta nell'ambito delle prestazioni imposte di natura patrimoniale di cui all'articolo 23 della Costituzione susstistendo, in relazione al pagamento della tariffa, una struttura autoritativa e non sinallagmatica, che emerge sotto vari e concorrenti profili.