Il redditometro spia dei contribuenti da controllare L’accertamento scatta con uno scostamento elevato
Pubblicato il 26 ottobre 2011
La “
coerenza” del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa è la spia del redditometro, presentato ufficialmente dall’agenzia delle Entrate alle Associazioni di categoria e agli Ordini professionali.
Ad illustrarlo il direttore dell’Accertamento, Luigi Magistro, che lo dipinge come “
un prodotto assolutamente attendibile, in quanto la stima è ancorata a dati di spesa certi, non ipotizzati, che si vanno a confrontare con l’elemento redditi dichiarati”.
Come già anticipato, il redditometro, che sarà applicato a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2010 (redditi 2009), si riferisce a gruppi omogenei di famiglie differenziate per aree geografiche e prende in considerazione più di cento voci, da quelle relative all’abitazione (abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, collaboratori domestici, arredi, utenze, ecc.), a quelle relative alla cura della persona. Per gli investimenti immobiliari e mobiliari netti si avrà la valutazione separata fra biennio precedente e anno di stima.
Le mire del redditometro nelle parole del direttore dell’Agenzia Befera: “
E’ innanzitutto uno strumento di compliance a disposizione dei contribuenti che consente di rilevare la coerenza tra le loro spese e il reddito che hanno dichiarato”. E aggiunge che a partire da febbraio 2012, attraverso un software messo a disposizione dalle Entrate, singoli contribuenti e intermediari per loro, "
Con una procedura semplicissima,... potranno verificare la coerenza tra il livello di spesa e il reddito dichiarato".
Non sarà uno strumento di accertamento automatico.
In quest’ottica, con spese effettive superiori al reddito a seconda dello scostamento si potrà avere:
- rischio di evasione basso, per cui non ci sarà nessuna conseguenza;
- rischio di evasione medio o alto, per cui il contribuente dovrà fornire opportuni chiarimenti che blocchino l’accertamento sintetico basato sulle spese sostenute (articolo 38, comma 4, Dpr 600/1973) o su un diverso strumento presuntivo (ex comma 5 dell’articolo 38, Dpr 600/73), in fase di definizione.
Soddisfazione è stata espressa dalle categorie, che avranno il compito di testare il rinnovato strumento nella prima fase, quella sperimentale, che partirà a breve e durerà fino a tutto febbraio 2012. E’ da sottolineare che in tale fase associazioni e Ordini invieranno i dati di alcuni contribuenti, cui sarà garantito l’anonimato.
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