Tra poco anche i redditi da trust e dei beneficiari del trust si prepareranno a fare il loro ingresso ufficiale nella disciplina delle imposte sui redditi. Il disegno di legge Finanziaria seguito di un emendamento del Governo, attua una regolamentazione e classificazione, dopo anni di complesse discussioni sul punto, in assenza di una disciplina normativa in materia. L’emendamento, riprendendo la tesi maggiormente sostenuta dagli addetti ai lavori, colloca il trust tra i soggetti passivi Ires, parificandoli agli enti commerciali oppure agli enti non commerciali, a seconda che il trust eserciti, o meno, l’attività commerciale in via esclusiva o principale. Perciò, una volta individuati i beneficiari, i redditi conseguiti dal trust “sono imputati in ogni caso” ai beneficiari stessi in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun beneficiario nell’atto istitutivo del trust o in altri documenti successivi. Quanto alla residenza del trust, l’emendamento specifica che si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nell’elenco di cui al Dm 4 settembre 2006, quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia. Si propone, infine, di aggiungere una nuova lettera all’articolo 44, comma 1, del Tuir, di modo che i redditi imputati al beneficiario di trust assumano la qualificazione di redditi di capitale.
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