Per effetto dell’introduzione dell’articolo 20-bis del Tuir, il reddito del socio recedente non può essere considerato reddito di capitale, anche facendosi riferimento, per la sua determinazione, all’articolo 47, comma 7, del Testo unico, che è norma dei redditi da capitale. Infatti, la citazione di questa norma viene effettuata solo per la quantificazione dell’imponibile che, una volta determinato, affluisce tra i redditi di partecipazione. E’ quanto prescrive proprio l’articolo 20-bis, pur non rappresentando il reddito da partecipazione una vera categoria, piuttosto una modalità per tassare per trasparenza redditi che stanno a monte di quello partecipativo e che sono redditi d’impresa (circolare 6/06 delle Entrate, risposta 7.12) per i quali occorre applicare al socio recedente il criterio di competenza, non quello di cassa. Chiarito come si determini il reddito e come lo si qualifichi, poco comprensibile è, invece, il suo percorso in dichiarazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".