Il reato presupposto incide sull'area del profitto confiscabile
Pubblicato il 23 dicembre 2014
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
53430 del 22 dicembre 2014 - l'
area del profitto che può essere
assoggettata a confisca ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 231/2001 ha una
diversa ampiezza a seconda della fattispecie costituente il
reato presupposto.
In particolare, qualora il reato presupposto sia riconducibile ad un'ipotesi di cosiddetto
“reato in contratto”, il profitto assoggettabile a confisca dovrà essere determinato sulla base di un
duplice criterio.
Da una parte, potranno essere
assoggettati ad ablazione
tutti i vantaggi di natura economica patrimoniale che costituiscono
diretta derivazione causale dell'illecito; dall'altra,
non potranno essere aggrediti i
vantaggi eventualmente conseguiti dall'ente in conseguenza di prestazioni lecite effettivamente svolte a favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, cioè pari alla
utilitas di cui si sia giovata la controparte.