di Cassazione - sentenza n. 6292 dello scorso 22 marzo (Edicola 21 aprile 2006) – risolve la questione intorno all’identificazione del requisito della “autonomia funzionale” del ramo d’azienda, ai fini dell’eventualità del suo trasferimento: ribadendo di dover considerare un ramo d’azienda quale complesso di averi e persone organizzato per produrre specifici servizi o beni, afferma che nel trasferimento di quel ramo d’azienda vanno ricompresi pure i beni o i lavoratori che prestavano l’indispensabile assistenza alla specifica produzione, anche se nell’organizzazione aziendale facevano parte di una struttura a sé stante. E’, quindi, lecito disegnare un perimetro del ramo da trasferire più ampio di quello del semplice reparto o dell’insieme di reparti preesistenti alla cessione, che includa parti di funzioni formalmente distinte dal ramo, ma solo a condizione che le stesse, sotto un profilo puramente organizzativo, siano indispensabili al fine del funzionamento del ramo ceduto.
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