Il privilegio generale sui crediti per le imposte riguarda anche l'Ici
Pubblicato il 06 aprile 2011
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
7826 del 5 aprile 2011 -
“le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta a individuare il reale significato e la portata effettiva della norma”, permettendo, così, di determinare
“il suo esatto ambito di operatività”, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare
“l'effettivo valore semantico della disposizione”, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto della
“causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cc, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio”.
Ne deriva – continua la Corte – che il privilegio generale su immobili di cui all'articolo 2745 del Codice civile sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale,
“deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili (Ici) introdotta dal dlgs n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal rd 1175/1931”.