La c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto la possibilità di stipulare tra le medesime parti un primo contratto a termine senza individuazione delle causali previste dall'art. 1 D.lgs. 368/2001. Tale contratto, che non è prorogabile e non può durare più di 12 mesi, non rientra nei limiti di contingentamento previsti dall’art. 10 comma 7 del D.lgs. n. 368/2001, in quanto il Legislatore, scegliendo di non modificare quest'ultimo articolo, ha inteso escludere il primo contratto a termine dall’ambito dei predetti limiti.
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