Così come disciplinato dall'art. 1 comma 1 bis D.lgs. 368/01, il primo contratto a termine non richiede giustificazione se il precedente rapporto tra le stesse parti non era a tempo determinato, come nel caso del contratto “antecedente” a tempo indeterminato, anche parziale, dell’apprendistato e del lavoro intermittente a tempo indeterminato. Analoga conclusione vale se il rapporto precedente era di lavoro autonomo, anche parasubordinato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".