Il praticante risponde degli atti stragiudiziali

Pubblicato il 28 aprile 2008 Il praticante avvocato è responsabile per i danni cagionati al proprio assistito, essendo valido il contratto di prestazione professionale tra loro instaurato per lo svolgimento di attività stragiudiziale (Corte Cassazione sent. n. 8445/08). In senso conforme, la decisione della Cassazione (sent. n. 740/07), che stabiliva la nullità del contratto concluso tra praticante avvocato e cliente solo per l’esercizio di attività giudiziale, in cui è necessaria l’iscrizione all’albo.
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