Il patto di compensazione tutela la banca anche in caso di fallimento del correntista

Pubblicato il 02 settembre 2011 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 17999 del 1° settembre 2011, si sono pronunciati in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, spiegando che, qualora la convenzione relativa all'anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto “di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cosiddetto "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto)”, il fallimento, successivamente dichiarato, del correntista non può agire per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, e ciò anche quando le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata.

In presenza di patto di compensazione, infatti, la banca assume il diritto di trattenere le somme incassate per conto del cliente anche a prescindere dal momento in cui questo è fallito ed anche se il credito dell'istituto è precedente rispetto alla procedura concorsuale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Fondo nuove competenze, domande dal 10 febbraio 2025. Come prepararsi

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

OIC: proposte per semplificare la rendicontazione di sostenibilità nelle PMI

07/02/2025

Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

07/02/2025

Cedu: rivedere la normativa sulle verifiche fiscali

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy