Di fronte al conflitto tra l’obbligo contributivo e il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione loro spettante non è illogico che il giudice di merito accordi prevalenza al primo, il solo tra i due che riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice dell’omesso versamento contributivo.
E’ quanto evidenziato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 56432 del 19 dicembre 2017, nel pronunciarsi rispetto alla specifica doglianza sollevata da un datore di lavoro, imputato per omesso versamento delle ritenute previdenziali, il quale si era difeso sostenendo che la condotta a lui contestata sarebbe stata scriminata, sul piano della illiceità penale, dalla scelta di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, scelta che – a suo dire - sarebbe stata giustificata ai sensi dell’articolo 51 del Codice penale (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere).
Il motivo in esame è stato ritenuto infondato in quanto – si legge nel testo della decisione - il datore di lavoro in difficoltà, di fronte al contestuale sorgere delle due obbligazioni, avrebbe dovuto procedere con l’accantonamento delle somme corrispondenti al debito previdenziale, onde provvedere al versamento entro il sedici del mese successivo.
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