Il Consiglio di stato, con la decisione n. 4617/2008, ha accolto il ricorso presentato da un professionista marchigiano contro la decisione con la quale la prefettura locale non aveva accolto la sua istanza per il cambiamento del nome da “Annuccio” ad “Antonello”. Secondo i giudici amministrativi, ai sensi dell'articolo 89 del dpr n. 396/2000, è diritto di ogni singolo cittadino chiedere di cambiare o aggiungere al proprio un altro nome, ovvero cambiarlo o perché ridicolo o vergognoso. Poiché, tuttavia, nome e il cognome sono elementi fondanti dell'identità personale, la loro modificazione riveste carattere eccezionale e può essere ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da documentazione e da “solide e significative motivazioni”.
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