Il nascituro non concepito eredita solo se è contemplato nel testamento

Pubblicato il 03 aprile 2012 Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 4621 del 22 marzo 2012 - il diritto a succedere di chi viene all’eredità secondo l’istituto della rappresentazione - attraverso cui si realizza il subingresso legale del rappresentante nel luogo e nel grado dell’ascendente rappresentato in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità -  ha carattere originario e deriva direttamente dalla legge.

Deve pertanto escludersi – continua la Corte - che chi non sia ancora concepito al momento dell’apertura della successione, essendo privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege del de cuius, “possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito”.

Ed infatti, a differenza del concepito, il quale ha una capacità di succedere generale ed, essendo abilitato a ricevere non solo per testamento, è un potenziale destinatario anche della vocazione ex lege, “il nascituro non ancora concepito ha una capacità di succedere limitata al campo della successione testamentaria”, giacché il codice ammette che “i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti” possano rendersi destinatari di un’attribuzione mortis causa soltanto a fronte di una espressa volontà testamentaria che li contempli.

Nel caso in esame, la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che la figlia di un uomo, istituito erede testamentario e rinunciante, nel 1977, all’eredità, avesse capacità di succedere, e ciò in quanto la stessa non era stata ancora concepita al tempo della morte del nonno, avvenuta nel 1976, e non era stata istituita erede con il testamento dallo stesso redatto.
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