Il mutuo separa le detrazioni

Pubblicato il 30 aprile 2009 Con la risoluzione n. 117 del 2009 l’agenzia delle Entrate chiarisce che gli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto di due abitazioni contigue e destinate ad essere successivamente unite possono essere detratti solo per la parte riconducibile all’acquisto dell’appartamento che è destinato ad abitazione principale. Tuttavia, spiega l’Agenzia, la detrazione potrà essere fruita una volta realizzato l’accorpamento risultante dalle variazioni catastali. Nello specifico, la questione riguardava l’acquisto con unico atto di due abitazioni attigue, una delle quali da subito destinata ad abitazione principale. L’autore, in merito, si chiede il perché della chiusura delle Entrate alla detraibilità sin dalla data del contratto di compravendita se il mutuatario esplicita e poi realizza l’accorpamento, posto che con esso gli interessi diventano detraibili.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy