Il mobbing va puntualmente provato
Pubblicato il 29 dicembre 2011
Il lavoratore che avanzi domanda di risarcimento danni a seguito del mobbing asseritamente subito da parte del datore è tenuto a fornire una specifica prova in ordine agli specifici fatti lesivi; è necessario, cioè, provare la sussistenza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente realizzata dal datore per tramite di comportamenti materiali o provvedimentali indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
In tale contesto, quindi, occorre verificare l'effettiva lesione del bene protetto attraverso la valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro.
Sulla scorta di dette considerazioni la Corte di cassazione – sentenza n.
28962 del 27 dicembre 2011 – ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto di escludere il risarcimento per il danno da mobbing lamentato da un dipendente della pubblica amministrazione che era stato sanzionato dai dirigenti in considerazione della sua scarsa produttività.