costituzionale, con le sentenze n. 238 e 239 depositate il 22 giugno respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi di due leggi regionali, la n. 18/2005 della regione Umbria e la n. 7/2005 del Friuli, emanate in merito al mobbing in attesa di una normativa statale. La decisione in favore delle due leggi regionali si basa sul fatto che in esse non si definisce con valenza generica il mobbing, ma si vuole solo intervenire in sostegno delle famiglie con ispezioni nel luogo di lavoro sia pubblico che privato. Diversa fu la sorte della legge regionale 16/2002 del Lazio che, con la sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 2003, venne dichiarata costituzionalmente illegittima poiché con la pretesa di definire il fenomeno del mobbing entrò nella competenza dello Stato.
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