Benché sia uno, il collaboratore part-time dello studio professionale costituisce, per il titolare, un aiuto che allontana dai requisiti per l’esonero dal pagamento dell’Imposta sul reddito delle attività produttive. Disporre di modesti beni strumentali non dà perciò diritto al rimborso dell’Irap corrisposta al Fisco. E’ una pronuncia appena depositata – la n. 14693, del 23 giugno 2009 – a dar licenza ai giudici della Cassazione di ribadire (l’assioma era stato espresso non più tardi di un anno fa, nel dicembre del 2008 con sentenza 29146, per un consulente fiscale che disponeva, anch’egli, di un solo dipendente) un principio cardine, spartiacque tra chi è tenuto al versamento e chi non vi è obbligato, vale a dire:
“Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo, a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, b) impieghi beni strumentali eccedenti la quantità, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, pure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui”.
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