Il ministero della Difesa risarcisce il disturbo mentale insorto durante il servizio di leva
Pubblicato il 27 febbraio 2013
Con la
sentenza n. 4809 depositata il 26 febbraio 2013, la Corte di cassazione, Terza sezione civile, ha rigettato il ricorso del ministero della Difesa avverso la decisione con cui la Corte d’appello aveva riconosciuto la responsabilità del dicastero per aver agevolato o aggravato, a titolo di concausa, l’insorgere, in un uomo che aveva prestato il servizio di leva, della malattia mentale che poi ne aveva determinato il congedo illimitato. Dalle risultanze istruttorie, in particolare, era emerso che il soldato era stato oggetto di diversi episodi di bullismo da parte dei commilitoni e dei superiori.
I giudici di appello, in tale contesto, avevano fatto riferimento alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dello Stato verso i terzi per gli atti compiuti dai funzionari e dipendenti ha natura indiretta e non richiede che tra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le mansioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo.
Argomentazione, questa, a cui ha aderito la Corte di legittimità, la quale ha altresì sottolineato come fosse congruo e corretto l’apprezzamento delle risultanze di causa operato nella fase di gravame e con cui era stato ravvisato che, almeno sotto il profilo dell’aggravamento di una patologia di cui l’uomo era portatore, il comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione aveva contribuito all’insorgere degli episodi poi conclamati di disturbo mentale con paranoie e manie di persecuzione.