Il Ministero del lavoro interviene in materia di sanzioni in caso di straordinario corrisposto fuori busta
Pubblicato il 20 febbraio 2014
Ministero del lavoro, con
parere n. 2642/2014, risponde alla Direzione territoriale del lavoro del Veneto, in merito ad un quesito sul lavoro straordinario “fuori busta”.
In tal caso risulterebbero applicabili due norme: l'articolo 5, comma 5, del Dlgs
66/2003 (legge sull'orario di lavoro) e i commi 1 e 3 della legge n.
4/1953, relativa all'obbligo di consegna del prospetto di paga.
Il nodo è la verifica della ricorrenza del principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge n.
689/1981 (modifiche al sistema penale), secondo cui se per una stessa violazione sono previste una pluralità di sanzioni amministrative si debba applicare la disposizione speciale.
Il Ministero ha specificato che, in caso di remunerazione di straordinario mediante “fuori busta”, risulta corretta l'applicazione in capo al datore di lavoro delle sanzioni previste dalla legge n. 4/1953 e che, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale relativo, debba essere applicata anche la sanzione prevista dal D.Lgs n. 66/2003, sull'orario di lavoro.