Il Ministero del lavoro interviene in materia di sanzioni in caso di straordinario corrisposto fuori busta

Pubblicato il 20 febbraio 2014 Ministero del lavoro, con parere n. 2642/2014, risponde alla Direzione territoriale del lavoro del Veneto, in merito ad un quesito sul lavoro straordinario “fuori busta”.

In tal caso risulterebbero applicabili due norme: l'articolo 5, comma 5, del Dlgs 66/2003 (legge sull'orario di lavoro) e i commi 1 e 3 della legge n. 4/1953, relativa all'obbligo di consegna del prospetto di paga.

Il nodo è la verifica della ricorrenza del principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge n. 689/1981 (modifiche al sistema penale), secondo cui se per una stessa violazione sono previste una pluralità di sanzioni amministrative si debba applicare la disposizione speciale.

Il Ministero ha specificato che, in caso di remunerazione di straordinario mediante “fuori busta”, risulta corretta l'applicazione in capo al datore di lavoro delle sanzioni previste dalla legge n. 4/1953 e che, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale relativo, debba essere applicata anche la sanzione prevista dal D.Lgs n. 66/2003, sull'orario di lavoro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy