Il mezzo pubblicitario sconta l’imposta

Pubblicato il 15 agosto 2012 Afferma la Suprema Corte nella pronuncia n. 12684 del 20 luglio 2012, che l'imposta comunale va applicata anche sul mezzo con il quale si effettua la pubblicità, non sul solo messaggio pubblicitario, poiché al pagamento del tributo è soggetta la superficie complessiva di cartelli, insegne, locandine, targhe e stendardi.

Così, se in un cartello viene indicato il luogo di esercizio dell'attività di un'impresa non si è di fronte a un messaggio pubblicitario, ma se vengono propagandati le merci, i prodotti o i servizi relativi all'attività economica esercitata, si tratta proprio di un messaggio pubblicitario. In questo caso, perciò, si è in presenza di un messaggio pubblicitario.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy