Con la nota 1866, firmata ieri, il Lavoro definisce le competenze del medico generico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, stabilendo che egli può svolgere le visite mediche sui minori richieste per l’assunzione. Il chiarimento risolve la questione legata alla competenza rispetto a tali visite a seguito del riordino del sistema sanitario avviato in molte Regioni d’Italia. Di conseguenza, le regole da rispettare sono oggi le seguenti, in ordine alle visite mediche dei lavoratori, distinguendo le aziende con obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dalla 626/94 da quelle esenti:
- nel primo caso, se il lavoratore è minorenne (anche apprendista) la visita svolta dal medico competente nominato in azienda esaurisce gli adempimenti gravanti sul datore, come disposto dall’articolo 8, comma 8, legge 977/67;
- nel secondo caso, se il lavoratore è apprendista maggiorenne il datore deve sottoporlo al doppio controllo medico.
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