Il maxiemendamento aggiusta la “Scia”

Pubblicato il 21 luglio 2010 Le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 1 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale. È quanto previsto dal maxiemendamento al Dl 78/2010.

Si semplifica, così, ulteriormente dopo ComUnica il percorso di un’attività economica.

La Dia prevedeva l’avvio, previo controllo degli organi competenti, entro il termine del silenzio-assenso di 30 giorni; la Scia prevede - ma bisognerà comunque attendere l’iter parlamentare della manovra correttiva - rispetto all’avvio, un controllo a posteriori dei documenti allegati alla dichiarazione, inoltre le amministrazioni avranno 60 giorni per i controlli e per l'eventuale richiesta (se si accerta carenza dei requisiti necessari) della rimozione degli effetti dannosi a cui l'impresa deve provvedere entro 30 giorni.

È da segnalare che la Scia non si applica al settore delle attività a prevalente carattere finanziario e nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e nei comparti in cui siano necessari atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivanti dal gioco e quelli imposti dalla normativa comunitaria.
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