Con nota protocollo 1879 del 21 gennaio 2010, il ministero del Lavoro concede ulteriore ricorso alla cassa integrazione, anche oltre i 36 mesi nell’arco del quinquennio, alle imprese in crisi che altrimenti sarebbero costrette a percorrere la via del licenziamento. Dunque, l’alternativa alla perdita di posti di lavoro è la stipula di contratti di solidarietà, con ulteriore ricorso alla cassa integrazione, la Cigs, per la quale il tetto non è rigido poiché la normativa prevede espressamente alcune ipotesi in cui è possibile il suo sforamento, atto a non precludere validi piani e programmi volti al salvataggio dei livelli occupazionali.
Il regolamento di semplificazione del Ministero (Decreto ministeriale n. 46448/2009) precisa che possono far ricorso alla solidarietà le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs (imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti), comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di pulizia, le imprese editrici di giornali (quotidiani e periodici) e le agenzie di stampa, restando escluse le imprese che hanno presentato istanza per essere ammesse a una procedura concorsuale, le aziende edili nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa. Non è permesso il ricorso alla solidarietà difensiva nei rapporti di lavoro a termine di tipo stagionale.
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