Il licenziamento in costanza del divieto Covid è nullo per violazione di norma imperativa

Pubblicato il 04 giugno 2021

Con la sentenza 3 marzo 2021, n. 158, il Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito dell’asserita cessazione definitiva di ogni attività relativa alla prestazione di servizi comminato ad una lavoratrice per violazione della normativa emergenziale.

Il caso affrontato dal giudice di prime cure verte, in particolare, sul tenore letterale della preclusione del divieto di licenziamento vigente ai sensi del Decreto Agosto secondo cui la limitazione al divieto di licenziamento rimane circoscritta ai “datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (…) ovvero dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3”.  

Dalla ricostruzione operata dal giudicante, la violazione della norma imperativa che pone un divieto a tutela di fondamentali interessi sociali non può che comportare la nullità del licenziamento con applicazione dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 23/2015, che prevede la massima sanzione di reintegra e risarcimento.

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