Anche in presenza del parere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati che afferma la congruità dell’onorario richiesto dal legale, questo ha l’onere, in sede giudiziale, di fornire prova dello svolgimento della sua opera professionale.
E’ la pronuncia emessa dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 3463 del 2010, la quale ha anche statuito come il parere che il Consiglio dell’ordine ha emesso sulla liquidazione della parcella dell’avvocato debba essere considerato come una mera dichiarazione unilaterale, con effetti non vincolanti e a cui deve seguire la prova del legale dell’effettività dell’esecuzione del mandato affidatogli.
Non rileva, aggiungono i giudici di Piazza Cavour, che il cliente abbia sostenuto una generica contestazione dell’attività svolta dall’avvocato; il giudice dovrà comunque effettuare una valutazione dell’operato professionale e decidere di conseguenza. Infine la sentenza ha affermato che non spettano all’avvocato la rivalutazione, gli interessi e i danni conseguenti alla proposizione della domanda di primo grado; infatti il valore della controversia va determinato con riferimento alla sola domanda.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".