Il lavoro a chiamata richiede due comunicazioni
Pubblicato il 13 novembre 2013
In caso di lavoro a chiamata, le comunicazioni da fare sono due. Lo sottolinea l'Inail con la nota protocollo n.
6459, del 21 ottobre 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente). La comunicazione prevista dalla legge Fornero è altra e distinta rispetto alla Co.
Il datore di lavoro è tenuto quindi ad adempiere:
- sia alla comunicazione di assunzione (Co), inoltrata in via telematica entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro;
- sia alla comunicazione preventiva della chiamata al lavoro, a regime dal 3 luglio 2013 ed introdotta dalla legge n. 92/2012, che prevede l'invio da parte del datore di lavoro del modello Uni-intermittente all'indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it
Diverse le sanzioni per il mancato invio delle comunicazioni: nel primo caso è prevista la maxisanzione, nel secondo una sanzione che va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per il quale non è stata inviata, senza possibilità di attuare la procedura di diffida.