La circolare Inps numero 17 dell’8 febbraio 2006 sul lavoro intermittente (anche detto job on call, secondo la terminologia introdotta dalla riforma Biagi) ha riepilogato l’intera normativa in materia previdenziale per questa particolare tipologia contrattuale. Specificamente, si precisa che: i lavoratori a chiamata, ai fini del trattamento previdenziale, hanno diritto a una retribuzione che non può essere inferiore a determinati importi, se inquadrati nell’ambito del lavoro subordinato (per il 2006: 40,62 euro, circolare Inps n. 18/2006); se la chiamata del lavoratore avviene negli ultimi giorni del mese, l’azienda può avere qualche difficoltà nel rispettare i termini per la denuncia mensile, pertanto il datore di lavoro può effettuare il versamento dei contributi nel mese successivo; i contributi per malattie e maternità spettano ai lavoratori a chiamata anche durante i periodi nei quali non hanno svolto attività lavorativa, purchè abbiano stipulato un contratto che preveda la corresponsione dell’indennità di disponibilità; i contributi per malattia e maternità devono essere versati solo quando previsti nella composizione delle aliquote contributive dell’Inps, con il relativo conguaglio sul DM10 per le indennità di malattia e maternità anticipate dal datore; per l’indennità Inps deve essere presa come base di calcolo l’indennità di disponibilità stabilita e applicare ad essa i valori previsti dai singoli contratti collettivi, nel caso ad esempio di malattia.
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