di Cassazione, con la sentenza n. 7835 del 4 aprile 2006, chiamata a pronunciarsi sulla congruità del corrispettivo nel caso di due lavoratori che avevano stipulato un patto di non concorrenza per un periodo successivo alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, afferma che il vincolo imposto ai lavoratori non era tale da incidere in maniera consistente sulla possibilità di ricollocazione lavorativa ed inoltre che era da escludersi il carattere simbolico ovvero l’inadeguatezza del corrispettivo pattuito. È nullo, infatti, sulla base dell’articolo 2125 del Codice civile, un patto di non concorrenza con compensi simbolici o palesemente iniqui, nonché sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno.
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