Il giudice deve rispettare lo sciopero anche se l'udienza appare improcrastinabile
Pubblicato il 30 settembre 2014
Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n.
40187 del 29 settembre 2014 - il
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienza da parte degli
avvocati costituisce
fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti
erga omnes, ed alle quali anche l'organo giudicante è soggetto.
Al
giudice, infatti, spetta solo di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel
rispetto delle regole fissare dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.
Del resto, il
bilanciamento tra il
diritto costituzionale dell'avvocato che aderisce all'astensione e
i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario,
è stato realizzato, in via generale, dal legislatore primario con la L
egge n. 146/1990 e dalle
fonti secondarie alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia.