Il Gip può ordinare indagini su fatti e persone diverse

Pubblicato il 11 febbraio 2015 E' possibile che Gip ordini al Pm che abbia disposto l’archiviazione delle indagini contro “ignoti”, di proseguire le indagini medesime a carico di determinati soggetti e per un reato differente rispetto a quello inizialmente contestato.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 5924 depositata il 10 febbraio 2015, respingendo il ricorso presentato dal procuratore della Repubblica.

Quest’ultimo, in particolare, impugnava il provvedimento con cui il Gip, a seguito di richiesta del Pm di archiviazione delle indagini contro “ignoti” per il reato di falsa fatturazione, aveva chiesto la prosecuzione delle indagini medesime a carico dei soggetti utilizzatori delle predette fatture e per fatti di reato differenti rispetto a quelli originariamente formulati.

Lamentava il ricorrente, come il provvedimento in questione travalicasse i poteri del Gip, volti solamente a garantire il corretto esercizio dell’azione penale.

Viceversa - ha sostenuto la Cassazione riprendendo un espresso orientamento delle Sezioni Unite – non deve considerarsi abnorme l’ordinanza con cui il Gip, ad esito dell’udienza sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del Pm, ordini l’iscrizione nel registro delle notizie del reato, di altri soggetti mai prima indagati (e/o per altri reati non configurati) o per cui il Pm non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo così la prosecuzione delle indagini.

Ciò rientra infatti nei pieni poteri di controllo devoluti al Gip sull’intera “notitia criminis”.
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