Con sentenza n. 17227/2010, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore che è stato licenziato dalla propria azienda e non ha potuto recuperare neanche la quota di Tfr di competenza del Fondo di garanzia dell’Inps, in quanto l’azienda non aveva dichiarato fallimento.
Partendo da quanto sostenuto dalla legge nazionale n. 297/1982 e dalle indicazioni fornite dalla direttiva Ce 987/1980, i Supremi giudici hanno ribadito che il Fondo di garanzia deve essere sempre chiamato in causa tutte le volte in cui l’imprenditore (datore di lavoro) non è assoggettato a fallimento per cause soggettive o anche per cause ostative di tipo oggettivo. Dunque, il dipendente in caso di insolvenza dell’imprenditore ha diritto a percepire la quota di Tfr maturato e di competenza dell’Inps, anche se il datore di lavoro non può essere dichiarato fallito perché la sua ditta è cessata da oltre un anno.
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