Anche se nella Finanziaria 2007 non hanno trovato ampio spazio le agevolazioni fiscali, assume ora un particolare rilievo il provvedimento con cui è stato introdotto un significativo bonus per le imprese che effettueranno processi di aggregazione. Rispetto alle agevolazioni riconosciute dalle precedenti manovre, l’aggregazione 2007 si differenzia per l’entità del vantaggio concedibile, cioè il risparmio in termini di minori imposte su maggiori poste dell’attivo iscrivibile fino al tetto di 5 milioni di euro. Nello specifico, però, la nuova disciplina presenta molti punti che dovranno essere chiariti per permettere alle imprese di effettuare operativamente la concentrazione con relativa tranquillità. Alcuni dubbi sono stati sciolti durante gli incontri di Telefisco. Secondo quanto disposto dalla Legge 296/06, il beneficio fiscale si applica a fusioni, scissioni o conferimenti effettuati nel 2007 e nel questo punto, però, appare necessario chiarire cosa voglia dire espressamente il termine “effettuate” e se vi è qualche riferimento alla data della delibera di fusione o scissione. Tra gli altri argomenti affrontati si segnala: concede vantaggi a fronte di disavanzi da concambio e non da annullamento. Quale è la differenza tra le due ipotesi? Il rilascio del beneficio può avvenire anche per i soggetti che non possiedono, al momento dell’operazione, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, ma li abbiano posseduti ininterrottamente per i due anni precedenti?
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