Il dolo eventuale va provato con rigore
Pubblicato il 01 maggio 2015
Con la sentenza n. 18220 depositata il 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha accolto il ricorso presentato dall’imputato, avverso la sua condanna per omicidio e lesioni volontarie, per aver provocato un grave sinistro stradale, percorrendo in stato di ebbrezza un tratto di autostrada contromano.
Lamentava il ricorrente, in particolare, come le condotte criminose gli fossero state addebitate
a titolo di dolo eventuale, piuttosto che di colpa cosciente.
In proposito la Cassazione, ha preliminarmente condotto una ampia ricostruzione ermeneutica in ordine alla
distinzione tra il dolo eventuale e la confinante categoria della colpa cosciente, richiamando alcuni pronunciamenti delle Sezioni Unite e la nota “formula di Frank” in materia.
Ha dato atto, dunque, di come
il dolo eventuale necessiti di una valutazione assai rigorosa, per cui si richiede
più di un semplice sospetto circa la disattenzione e la nonocuranza del soggetto agente, ma una situazione fattuale dal significato inequivocabile circa l’effettiva volizione da parte del reo.
Alla luce dei prospettati principi la Cassazione – annullando la pronuncia impugnata – ha contestato il percorso argomentativo della Corte territoriale, laddove, sulla base della ricostruzione dei fatti, ha ritenuto sufficientemente provato l’elemento soggettivo della volizione atto ad integrare il dolo eventuale,
facendo erroneamente riferimento anche alla personalità dell’autore del reato, sulla base di comportamenti precedenti alla condotta di guida.