Il docente non può avere altre attività

Pubblicato il 13 febbraio 2006

La sentenza 407 dello scorso 3 novembre della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 5 dell’articolo 4 della legge 67/2004 emanato dalla Provincia di Trento in tema di organizzazione e dipendenti dei servizi pubblici nel proprio territorio. Pertanto, ora, il personale docente (anche se con contratto a termine o part-time) non può svolgere altra attività, salvo il caso si tratti di libera professione e abbia richiesto un’autorizzazione al dirigente scolastico, così come sancito dall’articolo 508 del Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

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