Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 9 del 24 ottobre 2013, risponde ad un quesito inoltrato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa relativo alle imprese familiari.
Nel particolare, la Cna chiede un chiarimento circa l'applicabilità del D.Lgs n. 81/2008 (normativa sulla sicurezza sul lavoro) alla “impresa familiare di fatto – ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile – che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo.”
L'oggetto dell'interpello verte sull'espressione “impresa familiare”, cioè sul fatto se questa sia solo quella enunciata in uno specifico atto notarile o anche quella esistente di fatto.
In base all'art. 5 del Tuir, i redditi delle imprese familiari sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, con il limite del 49% del loro ammontare.
Inoltre, l'art. 230-bis del codice civile specifica che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati.
Su queste basi, quindi, il Ministero del lavoro ritiene possibile costituire un'impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.
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