Il Dl Sviluppo riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Pubblicato il 27 giugno 2011 L’articolo 7 del “Decreto Sviluppo” ( Dl n. 70/2011) prevede la riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. L’operazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° luglio 2011 e se si effettua un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2012.

Scopo del disposto normativo è quello di offrire ai possessori di terreni o partecipazioni un risparmio fiscale in vista della cessione delle citate attività. Nello specifico, con la rivalutazione dei terreni è possibile riportare il valore del terreno al valore di mercato per evitare di pagare – in sede di dichiarazione dei redditi – le tasse sulla plusvalenza. Dunque, l’operazione di rivalutazione appare conveniente soprattutto nel caso in cui il titolare della quota decida di cedere la stessa e da tale operazione conseguire una plusvalenza da considerare in sede di dichiarazione come un reddito diverso. Viceversa, non appaiono benefici diretti dall’operazione di rivalutazione se la società che possiede la quota si scioglie o viene posta in liquidazione. In tal caso, infatti, il reddito che si ottiene viene iscritto nella categoria dei redditi di capitale o di impresa a seconda che si tratti di un soggetto persona giuridica o persona fisica.

Esiste una duplice modalità di determinazione del costo della partecipazione che si vuole rivalutare a seconda che essa sia stata ricevuta in donazione oppure ereditata morits causa. È sicuramente più conveniente ricevere la quota di partecipazione in donazione, dato che se il donante ha eseguito una rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva, il maggior valore riconosciuto viene trasferito in capo al donatario, dal momento che il Tuir dispone che la persona che riceve la quota subentra nella stessa posizione fiscale esistente in capo al donante. Mentre, se la quota viene ricevuta in successione, il maggior valore della quota ricevuto per effetto della rivalutazione non può essere trasferito all’erede in caso di morte del donante. Infatti, con la successione mortis causa, l’erede subentra nel valore della quota nei limiti della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio prima del decesso. Dunque, il vantaggio dell’operazione di rivalutazione viene vanificato.

Il vantaggio fiscale riconosciuto dal Dl Sviluppo all’operazione di rivalutazione – in vista della relativa vendita dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate possedute – è conseguibile affrancando le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria. L’operazione genera un carico tributario decisamente ridotto rispetto a quello che si avrebbe normalmente. Il versamento dell’imposta sostitutiva resta dovuta nella misura del 4% per i terreni e per le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate (cioè per le società non quotate fino al 25% del capitale o fino al 20% per l’esercizio dei diritti di voto). In entrambi i casi, la base di computo è il valore stimato della quota come risultante dalla perizia giurata.
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