Il Dl Cultura è legge. Istruzioni operative per la fruizione del credito d’imposta
Pubblicato il 01 agosto 2014
Il credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura/spettacolo, introdotto dal
Dl Cultura 83/2014, convertito con modificazioni nella Legge 106/2014, è l’oggetto della
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 31 luglio 2014.
La
legge 106 del 29 luglio è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 175 del 30 luglio 2014.
L’Art bonus
L’Amministrazione finanziaria, congiuntamente al ministero dei Beni culturali e del Turismo, fornisce le prime linee guida per l’utilizzo del
credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate negli anni 2014 e 2015 e del 50% per quelle dell’anno 2016 in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano
donazioni a sostegno della cultura e dello spettacolo.
La circolare specifica quanto segue:
per beneficare dell’incentivo fiscale le erogazioni liberali devono essere effettuate
esclusivamente in denaro, tramite banche, uffici postali, carte di credito e assegni;
sono agevolate le erogazioni per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
la misura agevolativa è riconosciuta a
tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro natura e forma giuridica;
in relazione alla qualifica del soggetto che effettuale le donazioni sono previsti dei limiti massimi di spettanza del credito d’imposta oltre che modalità di fruizione differenti;
per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del
15% del reddito imponibile dell’anno di erogazione, mentre per i titolari di reddito d’impresa spetta nel limite del
5 per mille dei ricavi;
tra le persone fisiche vengono ricompresi anche quei soggetti che non svolgono attività d’impresa, come, per esempio, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di fabbricati;
il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. L’Agenzia specifica al riguardo che: esso è utilizzabile tramite compensazione e le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta, nella misura di un terzo dell’importo maturato, nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata fatta la donazione, mentre le imprese scontano il credito nel modello F24 per il pagamento di tributi e contributi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
Turismo e cinema
Per la fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti al settore Turismo e Cinema si resta in attesa dei decreti attuativi che il ministero dei Beni culturali, insieme a quello dell’Economia, dovrà adottare entro il mese di ottobre 2014.