Il Dl Cultura apre alle start up del turismo
Pubblicato il 07 agosto 2014
E'
entrato ufficialmente a far parte della normativa italiana il decreto
“Cultura
e Turismo” convertito in legge n. 106 - 29 luglio 2014 – che ha
contribuito ad
introdurre rilevanti novità sia in ambito di benefici fiscali per chi
effettua
erogazioni dirette al recupero del patrimonio artistico e
architettonico, sia
con riferimento a forme imprenditoriali dirette ad incentivare il
settore
turistico. Tra le norme rilevanti si segnala l'art. 11-bis dedicato
alla possibilità
di creare start up innovative ad indirizzo turistico.
Il D.L.31maggio 2014, n. 83 - avente per oggetto “Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il
rilancio del turismo” - ha trovato la via della
stabilizzazione con la
conversione in legge n. 106/2014,
pubblicata in “Gazzetta Ufficiale”
n.
175 del 30 luglio.
Numerosi
sono gli interventi previsti per sostenere
il patrimonio artistico e culturale del Paese: l'art-bonus,
velocizzazione
degli interventi per il recupero dell'area di Pompei, disposizioni per
il
funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, aiuti per il settore
della
cinematografia, assunzioni a tempo indeterminato per under 40,
agevolazioni per
la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, riqualificazione delle
strutture
ricettive turistico-alberghiere.
START
UP TURISTICHE
L'articolo
11-bis del provvedimento ha come finalità quella di incentivare l'istituzione di società start up
innovative anche nel settore turistico.
Innovando
alla disciplina esistente in materia di start up, che prevede quale
oggetto
esclusivo della società da costituire “lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico”, l'articolo 11-bis ammette
tra le start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale
la
promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di
tecnologie e lo
sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la
predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
La
novità,
che sarà in vigore a partire dal 1°
gennaio 2015, consentirà a coloro che rispettano tutti i
requisiti
richiesti per le start-up, di beneficiare delle agevolazioni
applicabili
a tale tipologie di imprese che, a grandi linee, possono riassumersi in:
-
detassazione della remunerazione tramite strumenti finanziari,
-
agevolazioni fiscali per gli investitori,
-
deroga
alla disciplina delle società di comodo (in merito consultare
l'approfondimento
Fisco del 16 giugno 2014 “Incentivi alle start-up. Anche un credito
d'imposta
per assunzione di personale qualificato”).
SRLS
L'apertura
legislativa permette anche di porre in essere startup innovative
turistiche
aventi forma di Srls, ossia società a
responsabilità limitata semplificata.
Sono
tali
gli enti costituiti con capitale sociale
che varia da 1 euro a 10.000 euro, sottoscritto e interamente
versato alla
data della costituzione.
L'atto
costitutivo della Srls deve essere redatto per atto pubblico
utilizzando il modello standard
predisposto dal ministero
della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze e
con quello
dello Sviluppo Economico:
Inoltre,
l’atto costitutivo deve contenere:
1) il
cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la
cittadinanza
di ciascun socio;
2) la
denominazione sociale contenente l'indicazione di società a
responsabilità
limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società
e le
eventuali sedi secondarie;
E'
anche richiesto
il conferimento del capitale interamente in denaro ed il versamento
all'organo
amministrativo.
Se i
soci
che costituiscono la Srls sono persone
fisiche di età inferiore a 40 anni - all'atto della
costituzione – si
applica l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, dei diritti
erariali e delle tasse di concessione governativa.
I
SERVIZI EFFETTUATI DALLE START UP TURISTICHE
I
servizi
che le nuove startup innovative del turismo devono offrire riguardano:
→ la formazione
del titolare e del personale dipendente,
→ la costituzione
e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture
museali,
agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e
accoglienza
per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da
aumentare
qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel
territorio,
→ l'offerta
di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma,
compresi
sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di
viaggio o
tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione
nonché
l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico,
→ l'elaborazione
e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere
in relazione
aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché
lo
svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di
commercializzazione
dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming
ovvero di
accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e
attivando
anche nuovi canali di distribuzione.
CARTA DEL
TURISTA
Per
incrementare l’attività turistica, il Dl Cultura prevede che l’Enit
promuova
investimenti digitali anche per istituire e rendere disponibile la
“Carta del
turista”, che conterrà sconti e
promozioni per la fruizione
integrata dei servizi pubblici di trasporto e i biglietti d’ingresso
nei
musei e nei luoghi della cultura.
NORME
|
- D.L. 31
maggio 2014, n. 83, conv. L.
29 luglio 2014, n. 106 – Art. 11 –bis
- Art. 2463 bis, Codice civile
|