Il diniego alla dilazione delle cartelle esattoriali va impugnato dinanzi alla Ct
Pubblicato il 15 marzo 2011
Le controversie relative alla fase di riscossione e non dell’esecuzione del tributo sono di competenza del giudice tributario, soprattutto nel caso abbiano ad oggetto una particolare modalità di riscossione che la legge mette a disposizione di quei contribuenti cosiddetti “sensibili”, cioè che versano in condizioni economiche particolari.
Il principio è stato ribadito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.
5928/2011, che fa seguito alla precedente pronuncia n. 20781 del 2010.
La Corte tiene a precisare che la decisione finale sulla possibilità di rateizzazione della cartella riguardante un tributo spetta al giudice tributario. Cioè, l’eventuale diniego di dilazione delle somme iscritte a ruolo deve essere impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie, dato che ad esse è riconosciuta la piena giurisdizione in materia di “
tributi di ogni genere e specie, comunque denominati”.
Ciò che conta, dunque, è la natura del rapporto giuridico controverso, che se dovesse risultare di origine fiscale, necessariamente impone di adire le Commissioni tributarie. Viceversa, in caso contrario, (per esempio nel caso di dilazione dei crediti contributivi di giurisdizione del Tribunale del lavoro), la questione va rimessa al giudice fornito di giurisdizione.