Con parere 4 settembre 2015, prot. 155486, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce risposta ad una società in materia di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese quale Pmi innovativa.
L’istante fa presente di volersi avvalere del requisito soggettivo dell’impiego “di collaboratori a qualunque titolo”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. 2), D.L. n. 3/2015.
Tale norma prevede l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale.
Nel parere si afferma che l’impiego del personale qualificato, sia nelle Pmi innovative che nelle start-up, può avvenire “a qualunque titolo”, quindi sia come lavoro dipendente che come parasubordinazione.
Il parere prosegue specificando che è possibile l’iscrizione nel registro speciale delle imprese per la start-up e la Pmi innovativa anche qualora sia stata presentata domanda per la registrazione del brevetto, ma si è in attesa dell’esito della stessa.
Infatti, si ritiene soddisfatto il requisito oggettivo di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), n. 3, che prevede la “titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa”.
Nel caso in cui la società abbia già depositato formalmente il brevetto, sebbene sia ancora in attesa di registrazione, viene rappresentato positivamente il requisito dell’”essere depositaria”.
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